cropped-cropped-CC-11.png
Sito appartenente al Network
Cerca
Close this search box.

Modena-Cagliari resta 2-0, respinto il ricorso dei rossoblù

Niente da fare per la richiesta dei rossoblù di disputare nuovamente la gara contro i canarini

NO. Il Giudice Sportivo ha respinto la richiesta del Cagliari. La partita persa 2-0 contro il Modena è stata omologata e non verrà disputata nuovamente nonostante l’errore tecnico del doppio giallo a Zappa. A far pendere la bilancia in favore dei canarini non è però il guaio arbitrale, ma la consegna in ritardo della documentazione necessaria a fare ricorso. Ecco la sentenza del Giudice Sportivo con la sua motivazione:

Vista la memoria della Soc. Modena depositata il giorno 11 febbraio 2023, con cui eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso della Soc. Cagliari per violazione dell’art. 67, comma 1, del C.G.S., secondo cui ‘il ricorso deve essere preannunciato con dichiarazione depositata unitamente al contributo, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria del Giudice sportivo e trasmessa ad opera del ricorrente alla controparte, entro le ore 24:00 del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara alla quale si riferisce’. Ritenuto di accogliere la preliminare eccezione della Soc. Modena, in quanto fondata per la seguente ragione di diritto, infatti l’art. 67 del C.G.S., come sopra riportato, al comma 1, pone a carico della Società che propone un ricorso ai sensi del medesimo articolo, l’onere di depositare la dichiarazione di preannuncio del ricorso stesso, unitamente al contributo dovuto, a mezzo di posta certificata, entro le 24 ore del giorno feriale successivo a quello in cui si è svolta la gara.
Tale adempimento è previsto come condizione processuale per l’ammissibilità del ricorso al fine di rendere edotta la squadra avversaria e, in tal senso, questo Giudice non intende discostarsi dal costante orientamento della Giustizia Sportiva nei suoi vari gradi ed articolazione. Risulta agli atti, infatti, che tale adempimento non è stato posto in essere dalla Soc. Cagliari, che non ha trasmesso la dichiarazione di reclamo entro le ore 24.00 di sabato 4 febbraio 2023, ovvero del primo giorno feriale successivo alla gara, in quanto ha proposto direttamente reclamo al Giudice Sportivo con comunicazione trasmessa, a mezzo posta elettronica certificata, alle ore 23.36 di lunedì 6 febbraio 2023.
Ne consegue che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile, non essendo, la dichiarazione di reclamo, una facoltà o una opzione, bensì un onere tassativo della parte reclamante (“deve”);

Per questi motivi il Giudice Sportivo dichiara inammissibile il ricorso proposto dalla Soc. Cagliari per violazione dell’art. 67, comma 1, del C.G.S. e conseguentemente omologa il risultato di 2-0 in favore della Soc. Modena.

Subscribe
Notificami
guest

133 Commenti
Inline Feedbacks
View all comments

Articoli correlati

La matematica, a due giornate dal termine, tiene in vita i rossoblù per il discorso...
Il Sassuolo, guidato da marzo da Ballardini, ha raccolto un terzo dei suoi punti contro...
La squadra di Ranieri prosegue la preparazione in vista della sfida del Meazza in programma...

Dal Network

I fatti riguardano un’inchiesta riguardante il porto di Genova, tra gli arrestati anche l’attuale governatore...
L'episodio sarebbe accaduto in un autogrill dopo la gara andata in scena a Cittadella...
Momenti di grande passione sportiva che accomuna tifosi giallorossi e rossoblù dopo il lunch match...

Altre notizie

Calcio Casteddu