L’ambito cui può riferirsi la dizione può indirettamente ricavarsi, dalle norme sulla parentela e affinità fino al quarto grado di parentela
La domanda aveva cominciato a rimbalzare non appena il 26 aprile era stato approvato il Dpcm per avviare la Fase 2 dell’emergenza Covid-19. Ovvero: cosa si deve intendere per congiunto, la cui visita sarà tra quelle consentite a partire da lunedì, giorno di entrata in vigore del decreto. La risposta arriva dalla pubblicazione sul sito di Palazzo Chigi per chiarire i punti più controversi. Cade il divieto di muoversi nell’ambito delle singole Regioni per raggiungere le seconde case. Spostamenti interregionali possibili solo per comprovate ragioni di lavoro, assoluta urgenza e salute. Ecco le risposte fornite dal governo alle “domande più frequenti”.
FARE VISITA SI PUO’ E A CHI? Nel documento c’è scritto che: Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti, che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità”. È comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio. In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie. L’ambito cui può riferirsi la dizione congiunti, può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile.
Alla luce di questi riferimenti, deve ritenere che, i congiunti cui fa riferimento il DPCM ricomprendano i coniugi, i partner conviventi, i partner delle unioni civili, le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro) e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).