La Lega di serie A ha reso noto tramite un comunicato la propria decisione definitiva in relazione ai cori razzisti, o presunti tali, nei confronti del centravanti dell’Inter
Nessuna sanzione a carico del Cagliari. Questa la decisione del Giudice Sportivo in relazione al caso di Romelu Lukaku ed i cori razzisti uditi dopo il suo goal in occasione della partita del Sardegna Arena.
Nulla di fatto, or dunque, è scaturito dal supplemento di indagine richiesto qualche giorno or sono. Questo è il testo integrale del comunicato della Lega:
“Gara Soc. CAGLIARI – Soc. INTERNAZIONALE dell’1 settembre 2019
Il Giudice Sportivo, vista la propria ordinanza istruttoria di cui al C.U. n. 27 del 3 settembre 2019;
vista la nota della Procura Federale in data 5 settembre 2019; considerato che il responsabile dell’Ordine pubblico ha fatto conoscere che la Questura di Cagliari ha segnalato che nelle fasi antecedenti il calcio di rigore, e solo in quella occasione, dal settore “Curva Nord”, abitualmente occupato dalla tifoseria di casa, si sono levati cori, urla e fischi nei confronti dell’atleta avversario Lukaku che si apprestava ad effettuare il tiro da rigore e che in tale circostanza dalla zona posta a sinistra guardando la porta sono stati percepiti alcuni versi da parte di singoli spettatori che però non sono stati intesi dal personale di servizio, nè in vero dai collaboratori della Procura federale, come discriminatori a causa dei fischi e delle urla sopra menzionati; ritenuto, in ogni caso, che non possono essere integrati i presupposti, in termini di dimensione e reale percezione, prescritti dall’art. 28 comma 4 CGS per la punibilità a titolo di responsabilità oggettiva delle condotte in questione; P.Q.M. P.Q.M. P.Q.M. P.Q.M.
Il Giudice Sportivo delibera di non applicare sanzioni a carico della Soc. Cagliari”.
Tuttavia la stessa società rossoblù ha ricevuto un’ammenda di euro 5000, ma per cause che esulano dal caso sopracitato:
“Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. CAGLIARI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcune bottiglie di plastica semi piene anche in direzione degli stewards, senza colpirli; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza”.